Fatture per i clienti di San Marino
Le fatture di vendita emesse a clienti residenti nella Repubblica di San Marino devono conservate in modalità particolare. Infatti, se si intende usufruire dell’indetraibilità previste dalle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge IVA (633/72), occorre conservare anche la copia della fattura con marca e timbro dell’Ufficio Tributario di San Marino. Inoltre occorre annotare, sul registro IVA vendite,l’avvenuta ricezione dell’esemplare timbrato della fattura.
Come si può conciliare questi adempimenti con la conservazione elettronica dei documenti?
Il problema riguarda sia le fatture che i registri IVA.
Per quanto riguarda le fatture, l’esemplare timbrato a San Marino parrebbe essere un esemplare originale unico, in attesa di un pronunciamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, un atteggiamento prudenziale richiederebbe l’intervento del notaio per completare la conservazione e quindi appare più economico conservarle in forma cartacea.
La conservazione di questi documenti non è dovuta per gli obblighi di conservazione propri delle fatture ma è dovuta solo per fornire la prova dell’avvenuta esportazione, pertanto non si applicano le prescrizioni relative all’omogeneità del trattamento per tipologia di documento ed ai tempi di conservazione. Quindi si può procedere alla conservazione elettronica della propria fattura in forma elettronica e della copia timbrata in forma cartacea. Inoltre i quindici giorni di tempo per la conservazione delle fatture non possono essere applicati a questi esemplari in considerazione del fatto che impiegano alcuni mesi per essere ricevuti e quindi questo esclude che possano essere assimilati al trattamento delle fatture attive.
Per quanto riguarda l’obbligo di annotazione dell’avvenuta ricezione sul registro IVA vendite si può procedere nel seguente modo.
Innanzitutto occorre premettere che la conservazione dei documenti diversi dalle fatture può essere effettuata annualmente, fino alla presentazione della relativa dichiarazione annuale, la stampa (o la conservazione sostitutiva) può essere effettuata entro lo stesso termine a condizione che le relative registrazioni siano state fatte nei termini previsti. Quindi si può ritardare la conservazione fino all’arrivo di tutte le copie timbrate, quindi provvedere all’annotazione a margine dei riferimenti dell’avvenuta ricezione della copia timbrata prima di procedere alla stampa o alla conservazione.
L’annotazione, nel caso di documento elettronico, può avvenire editando il documento prima della conservazione o della stampa. Per l’annotazione si adopera un editor di testi adatto al formato di file utilizzato, ad esempio in caso di file PDF, si può usare il Acrobat (non il Reader ma la versione full).
Per l’annotazione occorre che il testo non originale si sempre leggibile e che non ci siano abrasioni o cancellazioni.
Se la conservazione del registro è già avvenuta, si può ripeterla alla data dell’annotazione. In tal caso anche le conservazioni dei periodi successivi devono essere ripetute per rispettare la cronologia che deve essere mantenuta per ogni tipologia di documenti.
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