Scadenza conservazione sostitutiva
di Alessandro De Pasquale
Il 30 settembre scade il termine per la conservazione sostitutiva dei documenti rilevanti ai fini fiscali e tributari, ad esclusione delle fatture. I documenti che hanno cadenza di conservazione almeno annuale come previsto dall'art. 3 comma 2 del D.M 23 gennaio 2004 come i libri e i registri contabili dovrebbero essere resi immodificabili entro tale data.
La circolare 36/E del 2006 espone il parere dell'Agenzia delle Entrate in merito a questo argomento richiamando il Decreto Legge del 10/06/1994 n. 357 art 7 comma 4 ter così come modificato dalla Legge del 21/11/2000 n. 342 art. 3. Secondo l'Agenzia occorreva stampare o sottoporre al processo di conservazione i libri e i registri entro il termine previsto per la dichiarazioni annuali.
Successivamente la Legge del 24/12/2007 n. 244 art. 1 (Finanziaria 2008) ha modificato il citato comma 4-ter del Decreto Legge 354/2007 che, nella nuova formulazione recita:
"A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici e' considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza".
Quindi alcuni autori hanno dedotto che la conservazione possa avvenire entro tre mesi dalla dichiarazione annuale.
Ritengo che sia però opportuno che la conservazione avvenga comunque entro il termine previsto per le dichiarazioni o almeno entro il mese successivo. Questo perché la data ultima per la comunicazione dell'impronta, della firma elettronica e della marca temporale all'Agenzia fiscale, previsto dall'articolo 5 del D.M. del 23 gennaio 2004 (che peraltro è ancora sospeso in attesa del provvedimento del direttore delle Agenzia delle Entrate) resta fissato al mese successivo alla scadenza della presentazione delle dichiarazioni.. Quindi comunque la conservazione dovrebbe avvenire prima del termine previsto per la comunicazione anzidetta, ma considerando la sospensione dell'adempimento, almeno per quest'anno ancora, si potrà non tener conto del limite imposto dalla comunicazione che un'interpretazione prudenziale suggerisce e dunque di procedere alla conservazione comunque prima del termine previsto per la comunicazione, cioè entro un mese dalla dichiarazione.
Nel caso si voglia essere ancora più cautelativi allora , prendendo alla lettera la circolare 36/E 2006, il termine sarà ancora più ravvicinato essendo, quest'anno, previsto per il 30 settembre.
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