Conservazione Sostitutiva e Documenti Informatici

« ottobre 2008 | Principale | febbraio 2009 »

Archivio post gennaio 2009

21/01/2009

Chi è contro la PEC?

di Alessandro De Pasquale

 

In occasione della conversione, da parte della Camera dei Deputati del  cosiddetto decreto antricrisi, nei  giorni scorsi, ho sentito parlare e letto su vari siti di detrattori e difensori della Posta Elettronica Certificata, di abolizione dell'obbligatorietà della PEC eccetera, vedi ad esempio questo link.

A questo punto sono spuntate le critiche ai supposti "detrattori" che vedono, in questi, un atteggiamento distruttivo e ostile all'innovazione portata dalla PEC.

Ritengo che i commenti e le azioni avverse alla PEC siano stati male interpretati. I detrattori della PEC, nella maggior parte dei casi, non criticano le finalità dello strumento, ma la critica è rivolta al fatto che lo strumento individuato dal dPR 68/2005 non è conforme agli standard europei.  La crociata di questi signori non è contro la PEC in assoluto ma contro la definizione rigida e incompatibile con il resto dell'Europa.

 

La legge di conversione del decreto non indebolisce la PEC come finalità, le funzionalità sono proprio quelle  della PEC originale  ma, il provvedimento, adotta un atteggiamento indipendente dalla tecnologia riferendosi ad un sistema in grado di attestare integrità, provenienza e data di invio e ricezione della posta. Quindi la nuova norma non cancella, anzi ribadisce, l'obbligo di usare, per i soggetti indicati, uno strumento in grado di assicurare una comunicazione elettronica, adeguata ai tempi e che garantisca tutte le caratteristiche della vetusta Raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'adeguamento, introdotto nella conversione del decreto anticrisi,  costituisce una vittoria per tutti, significa avere validità probatoria delle comunicazioni elettroniche che abbiano le caratteristiche richieste e non essere legati a standard non interoperabili fuori dal Paese, inoltre garantisce la possibilità, per gli utenti, siano essi cittadini, imprese o PPAA, di adeguare gli strumenti con il progresso tecnologico continuo cui questo settore ci ha abituati.


Condividi

12/01/2009

Bolli per documenti informatici

di Alessandro De Pasquale

Il prossimo 31 gennaio scade il termine per il conguaglio dei bolli pagati per il 2008 e il pagamento dei bolli per i documenti che presuntivamente verranno prodotti nel 2009. L’imposta è dovuta per tutti i soggetti che tengono in modalità informatica il libro giornale ed l libro degli inventari.

L’imposta di bollo si calcola in maniera differente per i gli stessi documenti, a seconda che questi siano tenuti su carta oppure in modalità elettronica.

Per i documenti tenuti su carta l’imposta è dovuta in misura di un bollo ogni cento pagine o frazione mentre per i documenti informatici l’imposta è dovuta in misura di un bollo ogni 2500 registrazioni o frazione di esse.

I dettagli sulle modalità di calcolo sono contenuti nel D.M. del 23 gennaio 2004 all’articolo 7 e sono stati emessi chiarimenti con la circolare 36/E del 6 dicembre 2006 di cui riportiamo i passi che ci interessano:

Il soggetto interessato, ai sensi del comma 1, in base al proprio domicilio fiscale “… presenta all’ufficio delle entrate competente una comunicazione contenente il numero presuntivo degli atti, dei documenti e dei registri che potranno essere emessi o utilizzati durante l’anno nonché l’importo e gli estremi dell’avvenuto pagamento dell’imposta”. Tale comunicazione consente di stabilire l’imposta presunta da versare e pertanto deve contenere:

·         il numero di atti e documenti informatici - distinti per tipologia, in conformità agli articoli della tariffa - che si presume saranno emessi nel corso dell’anno;

·         l’imposta dovuta su ogni singolo documento;

·         l’importo globale dell’imposta relativo ad ogni articolo della tariffa;

·         la somma complessivamente dovuta

·         gli estremi dell’avvenuto pagamento.

Il versamento deve essere eseguito tramite modello F23 utilizzando il codice tributo 458T

Il comma 2 dispone che entro il mese di gennaio dell’anno successivo i soggetti interessati devono presentare all’ufficio delle entrate competente una comunicazione (consuntiva) contenente “l’indicazione del numero dei documenti informatici, distinti per tipologia, formati nell’anno precedente, e gli estremi del versamento dell’eventuale differenza dell’imposta (…) ovvero la richiesta di rimborso o di compensazione”. L’ultimo periodo del comma citato prevede “L’importo complessivo corrisposto, risultante dalla comunicazione, viene assunto come base provvisoria per la liquidazione dell’imposta per l’anno in corso”.

Il contribuente deve, quindi, accertare l’effettivo numero dei documenti informatici emessi o formati nel corso dell’anno, calcolare l’imposta dovuta per gli stessi e stabilire la differenza da versare o da chiedere a rimborso.

La maggiore imposta dovuta per l’anno precedente è corrisposta contestualmente all’acconto per l’anno in corso. L’eventuale maggiore imposta corrisposta per l’anno precedente può essere compensata con l’acconto dovuto per l’anno in corso - in tal caso il versamento in acconto è pari alla differenza tra l’acconto dovuto e la maggiore imposta corrisposta per l’anno precedente - o ne può essere chiesto il rimborso.

Anche nella comunicazione consuntiva i documenti informatici devono essere distintamente indicati per tipologia rispetto alle indicazioni della Tariffa, con l’indicazione dell’imposta di bollo dovuta e dell’importo versato.

Si ritiene, inoltre, che le comunicazioni di cui all’articolo 7 possano essere spedite tramite raccomandata con avviso di ricevimento all’ufficio dell’Agenzia dell’Entrate competente.

È appena il caso di precisare che per i documenti, atti e registri informatici rilevanti ai fini tributari, l’imposta di bollo deve essere assolta solo con le modalità stabilite dal decreto.

Ricapitolando quanto indicato nella circolare:

Per i libri per cui è prevista l’imposta, è dovuto un bollo ogni 2500 registrazioni o frazione di esse.

L’importo del bollo, attualmente, è di 14,62 euro.

Il codice tributo da indicare sul modulo F23 è: 458T “IMPOSTA DI BOLLO SU LIBRI E REGISTRI - ALL. A, PARTE I,  ART. 16, DPR 642/72”

La dichiarazione potrà essere presentata, anche tramite raccomandata, alla direzione dell’Agenzia delle Entrate competente.

Occorre allegare alla dichiarazione la fotocopia del modulo F23 pagato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel caso sia il primo anno che si effettua il pagamento dei bolli per i documenti informatici:

Entro il 31 gennaio i contribuenti dovranno procedere al conteggio delle registrazioni effettuate al 31 dicembre precedente ed a provvedere al conguaglio L’imposta di bollo potrà essere assolta presentando, in maniera preventiva, una dichiarazione che indicherà il numero di atti o documenti emessi e gli estremi del pagamento (tramite F23) dell’importo presunto. Il modello di dichiarazione preventiva è quello dell’allegato A.

Nel caso  si sia già provveduto al pagamento nel per l’anno precedente

Entro il 31 gennaio si presenterà una comunicazione consuntiva contenente il numero esatto di registrazioni nei documenti informatici, distinti per tipologia, emessi l’anno precedente e l’importo e gli estremi del versamento a integrazione o la richiesta di rimborso o compensazione.

L’importo totale sarà usato come base presuntiva per l’anno in corso.

Il modello di dichiarazione consuntiva è quello dell’allegato B

Poiché è ammessa l’annotazione nei libri e registri fino al termine della presentazione delle dichiarazioni dei redditi (dal 2007 tale termine è il 31 luglio) al 31 gennaio non saranno state ancora eseguite tutte le registrazioni riguardanti l’anno, anche in considerazione che, poiché ci sono 60 giorni di tempo per provvedere all’annotazione nei libri, al 31 dicembre questi potrebbero essere aggiornati al 1 novembre mancanti quindi delle registrazioni degli ultimi 60 giorni.

La determinazione del numero di bolli per il consuntivo si farà quindi sui bolli effettivamente dovuti per le registrazioni annotate al 31 dicembre. Per le successive registrazioni relative sempre allo stesso periodo fiscale, l’imposta sarà versato l’anno successivo distinguendo, nelle dichiarazioni preventiva e consuntiva l’anno cui si riferiscono

Allegati

  1. Modulo dichiarazione preventiva
  2. Modulo dichiarazione consuntiva

Condividi