Il decreto anticrisi
di Alessandro De Pasquale
Nel pacchetto di misure anticrisi recentemente varato dal Governo,ci sono alcuni punti che riguardano gli argomenti trattati in questa rubrica.
Al di la delle considerazioni specifiche sui singoli aspetti del provvedimento, si evince la ferma volontà di modernizzare sia la gestione delle imprese che il rapporto di cittadini e imprese con l’Amministrazione pubblica.
I punti più rilevanti sono:
- Per conservare la maggior parte dei documenti analogici originali unici non è più richiesta l’intervento del notaio.
- Possibilità di tenere in forma digitale i libri sociali.
- La posta elettronica certificata viene ridefinita in maniera più ampia e indipendente dalla tecnologia.
- Viene stabilito l’obbligo per le imprese, i professionisti e le Amministrazioni Pubbliche di dotarsi di una casella di posta certificata e comunicarla agli Albi o Registri competenti.
- Casella di posta elettronica gratuita per i cittadini per le comunicazioni con la PA.
- Casella di posta elettronica certificata per i dipendenti pubblici.
- Obbligo di fatturazione elettronica verso la PA.
Il punto 1 prevede che “Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale e' assicurata da chi lo detiene mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71”. Un successivo decreto indicherà quali documenti cartacei originali unici richiederanno l’intervento del notaio per la loro conservazione in forma digitale.
In sostanza l’intervento del notaio sarà limitato solo ad eccezioni, mentre la regola sarà quella di poter sostituire i propri archivi cartacei senza onerosi interventi del pubblico ufficiale.
Il punto 2 stabilisce esplicitamente che i libri sociali come il libro delle assemblee dei soci, del CDA, dei sindaci ecc. possano essere tenuti in forma elettronica e indica anche il modo in cui si ottempera agli obblighi di vidimazione e numerazione previsti.
Al punto 3 fa riferimento una ridefinizione della Posta elettronica Certificata (PEC) tale che non sia vincolata alla tecnologia attuale e che sia allineata agli standard europei. In ogni caso la posta elettronica, in questa nuova definizione, deve mantenere gli stessi livelli di sicurezza, tracciabilità e non ripudi abilità mantenendo gli stessi livelli di validità giuridica della precedente definizione.
Il punto 4 introduce l’obbligo per le Amministrazioni pubbliche, le imprese e i professionisti di avere e controllare una casella di posta elettronica certificata che costituisce, a tutti gli effetti, un domicilio legale e a cui possono essere indirizzate comunicazioni aventi lo stesso valore legale delle raccomandate con ricevuta di ritorno. Tale obbligo è immediato per le nuove imprese, mentre le imprese esistenti hanno tre anni di tempo per adempiere.
Il punto 5 stabilisce la possibilità di assegnare, gratuitamente, ai cittadini una casella di posta elettronica certificata per consentirgli di interagire con la PA.
Il punto 6 afferma che i dipendenti pubblici debbano essere dotati di casella postale certificata per assolvere i loro compiti.
Il punto 7 riprende un comma della finanziaria 2008 che stabiliva l’obbligo di emettere le fatture verso le amministrazioni pubbliche solo in forma elettronica. In questo caso si indicano le caratteristiche di base del sistema da utilizzare.
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