Deposito dell'impronta degli archivi
di Alessandro De Pasquale
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 aprile scorso un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze che sposta i termini per il deposito dell'impronta, della firma e della marca temporale degli archivi elettronici contenenti i documenti fiscali.
I nuovi termini sono fissati a quattro mesi da termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA.
Il provvedimento risolve l'incongruenza venutasi a verificare con l'entrata in vigore della finanziaria 2008 che ha spostato il termine entro cui era obbligatorio stampare i libri ed i registri. Tale incongruenza era stata fatta rilevare proprio da queste pagine nel settembre 2008.
Infatti il decreto del 23 gennaio 2004 prevedeva l'invio dell'impronta entro un mese dal termine per la presentazione della dichiarazioni dei redditi mentre i termini per la stampa erano stati portati a tre mesi da tale termine.
Il provvedimento sposta quindi il termine per il deposito al mese successivo alla nuova scadenza di stampa.
Questa iniziativa legislativa sembra preludere, finalmente, all'emanazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate che dovrà regolare la comunicazione dell'impronta e della quale siamo in attesa, ormai, da cinque anni. In attesa di tale provvedimento, che ritengo ormai imminente, e che stabilisce le modalità tecniche di calcolo e trasmissione, non occorre fare alcuna comunicazione.
Il decretoera necessario perchè, in sua mancanza, all'emanazione delle regole di comunicazione dell'impronta,le aziende con esercizio non coincidente con l'anno solare, potrebbero trovarsi fuori termini già all'emanazione.
Una interpretazione maliziosa farebbe inoltre pensare che si intenda porre rimedio alla situazione venutasi a creare per coloro i quali avessero iniziato la conservazione dal marzo 2004 e che, qualora non avessero provveduto diversamente, si troverebbero nella situazione di avere le marche temporali scadute. A questo proposito si veda il post precedente.
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