di Alessandro De Pasquale
L’Agenzia delle entrate, il 21 gennaio, ha diffuso la risoluzione 14/E nella quale afferma che i documenti analogici che si intende conservare secondo le modalità previste dal D.M. del 23 gennaio 2004, devono essere prima stampati su carta.
Secondo una ricerca di Ceris-CNR, in Italia ogni anno sono consumati 1,2 milioni di tonnellate di carta pari a 240 miliardi di pagine che richiedono l'abbattimento di oltre 20 milioni di alberi, e l'emissione di più di 4 milioni di tonnellate di anidride carbonica:
Ceris stima che il risparmio potenziale , grazie alla conservazione sostitutiva, è tra il 13 e il 21% dell'intero consumo di carta in Italia. Prendendo come obiettivo realistico il 20%, cioè un foglio di carta su 5, ciò equivale a salvare una foresta di 12.000 ettari e a eliminare quasi 900mila tonnellate di anidride carbonica, pari alle emissioni di 550mila automobili.
L'archiviazione sostitutiva di un documento su 5 salverebbe 6 milioni di alberi
Secondo l’Agenzia delle entrate, la conservazione dei documenti dovrebbe passare, per l’irragionevole stampa e successiva immediata distruzione delle carta appena questa viene scansionata causando i costi sociali ed economici che abbiamo evidenziato.
Fortunatamente la Corte di Cassazione (sent. 23031 del 2/11/2007) si è espressa a Sezioni Unite in merito alla portata degli atti interni emanati dall’Agenzia delle Entrate. Circolari e Risoluzioni non sarebbero altro che “pura dottrina” incapaci di vincolare i cittadini, i giudici tributari e persino gli uffici: Siamo quindi certi che i giudici tributari, come hanno appena fatto per le cartelle esattoriali prive dell’indicazione del responsabile del procedimento, condanneranno l’Amministrazione.
Ancora una volta, l’interpello che ha originato la risoluzione, è scaturito dalla cattiva abitudine, ormai invalsa, di richiedere al soggetto sbagliato pareri su procedure tecniche che non sono materia di competenza del soggetto stesso.
Ricordiamo che il decreto ministeriale del 23 gennaio 2004 è stato emanato in conseguenza di quanto disposto dall’art. 10 del D.P.R. 445/2000 (ripreso, peraltro, dal Codice dell’amministrazione digitale al comma 5 dell’articolo 22 con l’aggiunta in fondo “, sentito il Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie”) che recita : “Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.”
Pertanto il decreto, e la successiva prassi, dovrebbe limitarsi agli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e non alle regole tecniche di produzione degli stessi che sono, invece, competenza del Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione e, come previsto dall’art. 16 del Codice dell’amministrazione digitale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Un precedente pronunciamento della stessa Amministrazione (circ. 36/E del 6 dicembre 2006), inoltre, ed anche la risoluzione 161/E del 9 luglio 2005, affermano la competenza del CNIPA in merito alle regole tecniche.
Nella circolare 36/E che si riferisce a sua volta alla deliberazione CNIPA si legge:
<< L’articolo 1, comma 1, lettera f) della delibera CNIPA definisce la memorizzazione il “processo di trasposizione su un qualsiasi idoneo supporto, attraverso un processo di elaborazione, di documenti analogici o informatici”.
La memorizzazione può avvenire mediante salvataggio dei dati su supporto ottico o su ogni altro idoneo supporto.>>
Non si vede come questa definizione possa essere interpretata come una proibizione alla “trasposizione di documenti analogici” su “supporto ottico o su ogni altro idoneo supporto”.
In una precedente risoluzione , riferendosi alle fatture, l’Amministrazione finanziaria si era già espressa con il comma che segue:
“la fattura si intenderà ricevuta nel momento in cui i dati vengono prelevati dalla zona di memoria a cui sono affluiti, e ad essa verrà assegnata la numerazione in ordine progressivo prescritta dall'art. 25 del D.P.R. n. 633/1972. Detto esemplare sarà formato, pertanto, nel termine massimo di 15 giorni dalla data del ricevimento ed avrà lo stesso contenuto dell'esemplare dell'emittente, potendosene discostare, per esigenze tecniche, nella forma e nelle disposizioni di dati;”
Quindi l’affermazione contenuta nella risoluzione 14/E:
“si ritiene che nella conservazione sostitutiva dei documenti analogici non si possa prescindere dalla fase di acquisizione dell'immagine del supporto cartaceo, al fine di garantire che le fatture scambiate tra le parti siano perfettamente identiche ai documenti conservati.”
è in palese contraddizione con la precedente affermazione, infatti la richiede l’identicità dei soli contenuti, la seconda invece parrebbe richiedere l’identicità anche dell’aspetto tra il documento originale e quello conservato.
Questa identicità di aspetto è, d’altro canto inutile, in quanto la stessa definizione data nel decreto del 23 gennaio 2004:
«documento analogico originale»: documento analogico che può essere unico e non unico se, in questo secondo caso, sia possibile risalire al suo contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche in possesso di terzi;
si riferisce chiaramente al contenuto e non all’aspetto.
La risoluzione, riporta che il D.M. del 23 gennaio 2004 (art. 4) prevede espressamente il transito per la fase di acquisizione dell’immagine del supporto fisico, mentre, come già visto, tale articolo non parla di supporto fisico e la deliberazione CNIPA, cui tale articolo fa riferimento, prevede invece esplicitamente un processo di elaborazione; l’immagine del documento, quindi, può essere acquisita, contrariamente a quanto affermato, anche utilizzando un processo di elaborazione che soddisfi requisiti richiesti cioè di creazione di un’immagine statica del documento.
La risoluzione, riprendendo una affermazione già fatta in precedenza, sostiene che un documento elettronico, nel caso specifico uno spool di stampa, “non possiede, fin dall’origine, i requisiti del documento informatico rilevante ai fini tributari, ossia non è statico e non modificabile e non viene emesso con l'apposizione del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata.” e "Dunque, ai fini fiscali, il documento da cui trae origine lo spool non può che essere un documento analogico."
Al sub 4 del punto b) della Risoluzione 161/E/2007 si fa, però, una curiosa affermazione e cioè che “la firma digitale può essere apposta solo sui documenti informatici”, pertanto un documento formato con mezzi elettronici non avendo le necessarie caratteristiche per essere un documento informatico rilevante ai fini tributari è quindi, secondo il ragionamento dell’estensore della risoluzione, un documento analogico poiché “il nostro ordinamento non ammette, infatti, altre tipologie di documenti rilevanti ai fini tributari, né è possibile immaginare, allo stato della legislazione, un documento che abbia natura analogica ma veste informatica” e quindi non potremmo mai rendere informatico un documento analogico.
Questa affermazioni sono, a dir poco contorte, porterebbero alla conclusione che, per l’Amministrazione finanziaria i documenti informatici rilevanti ai fini fiscali debbano nascere già dotati di riferimento temporale e firmati elettronicamente il che è palesemente assurdo.
In un altro punto la risoluzione 14/E afferma che la firma elettronica e la marca temporale non vada apposta sul singolo documento ma solo alla fine del procedimento di conservazione, non si capisce perché non si possa procedere alla conservazione di un documento per volta, concludendo il processo per ogni documento e ripetendolo per ognuno dei successivi.
Quanto finora esposto lascia capire come le evidenti contraddizioni e le incongruenze contenute nei provvedimenti, consentano di dubitare dell’efficacia di tali prescrizioni, in particolare per gli archivi esistenti, formati a partire dagli spool di stampa e senza passare dalla stampa e scansione, visto che il risultato è lo stesso, come si fa a verificare quale processo è stato adottato per la loro realizzazione?
Gli utenti che continueranno a non stampare gli spool di stampa ed memorizzare le immagini per poi procedere alla conservazione senza processo di scansione saranno individuabili? Riteniamo di no.
Cosa dovranno fare le imprese che intendono utilizzare la conservazione sostitutiva per i loro archivi e vogliono comunque adeguarsi alle incredibili pretese contenute nei provvedimenti citati?
La prima soluzione, relativa ai documenti emessi, consiste nel generare fatture elettroniche, come previsto dall’art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972. La legge prevede di poter emettere fatture elettroniche, dotate di riferimento temporale e firma elettronica qualificata ed inviare al cliente, in mancanza di accordo con lo stesso, la copia cartacea.
Quindi tutte le fatture saranno dotate di riferimento temporale e firma elettronica qualificata, come previsto dal citato art. 21, al cliente verrà invece inviata la fattura cartacea, anche con trasmissione telematica. In quest’ultimo caso, il cliente dovrà provvedere alla stampa della fattura.
Per gli altri documenti, come libri e giornali contabili si provvederà a trasformarli in PDF e ad apporre il riferimento temporale e la firma qualificata prima della conservazione. La firma del documento è distinta da quella del responsabile della conservazione.
In alternativa le imprese dovranno provvedere alla stampa ed alla successiva acquisizione tramite scanner dei documenti emessi. Prevediamo quindi una proliferazione dei servizi in outsourcing che si incarichino dell’incombenza.